Contrattazione collettiva
Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati
sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari
per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,
che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni
autentiche.
Descrizione | |||||||||
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