Rappresentazione grafica
Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
Descrizione | |||||||||
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