Personale non a tempo indeterminato

Art. 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo
indeterminato
 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito
di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la
indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione
di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
Descrizione
Nessun documento caricato per la categoria selezionata
torna all'inizio del contenuto