Dotazione organica
Art. 16
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del
personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito
del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica
e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di
cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo
complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
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