Contrattazione integrativa
Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati
sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita'
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste
dei cittadini.
Descrizione | |||||||||
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